Art. 413 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 412 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 414 c.p.

Art. 413 c.p. (Uso illegittimo di cadavere) approfondisci

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.