Art. 412-ter c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 412-bis c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 412-quater c.p.c.

Art. 412-ter c.p.c. (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) approfondisci

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.