Art. 40 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 40 disp.att.c.p.p. (Copia dell'atto che surroga l'originale mancante)
1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.