Art. 40 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 40 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola "banchiere" o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.