Art. 40 DPR 633-1972

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Art. 40 DPR 633-1972 (Ufficio competente) approfondisci

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'Ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad Ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'Ufficio competente.