Art. 408 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 408 c.p. (Vilipendio delle tombe) approfondisci

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.