Art. 408 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 408 c.p. (Vilipendio delle tombe)
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.