Art. 406 DPR 495-1992
Art. 406 DPR 495-1992 (Rif. Art. 231 DLT 285-1992 - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973, n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.
* vai all'articolo precedente: Art. 405 DPR 495-1992 (Rif. Art. 228 DLT 285-1992 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade)
* vai all'articolo successivo: Art. 407 DPR 495-1992 (Rif. Articoli da 232 a 240 DLT 285-1992 - Disposizione transitoria)