Art. 404 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 404 c.p.c. (Casi di opposizione di terzo)
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.