Art. 400 DPR 495-1992
Art. 400 DPR 495-1992 (Rif. Art. 218 DLT 285-1992 - Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'art. 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.
* vai all'articolo precedente: Art. 399 DPR 495-1992 (Rif. Artt. 216 e 217 DLT 285-1992 - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 401 DPR 495-1992 (Rif. Art. 226 DLT 285-1992 - Archivio nazionale delle strade)