Art. 3 RD 1736-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2 RD 1736-1933 vai all'articolo successivo: Art. 4 RD 1736-1933

Art. 3 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio della Repubblica o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere.
L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.