Art. 3 DM 110-2023
Art. 3 DM 110-2023 (Limiti dimensionali degli atti processuali)
1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonchè agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.
2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.