Art. 396 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 396 c.c. (Inosservanza delle precedenti norme)
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.