Art. 394 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 394 c.p.p. (Richiesta della persona offesa ) approfondisci

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.