Art. 394 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 394 c.p.p. (Richiesta della persona offesa )
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.