Art. 393 DPR 495-1992
Art. 393 DPR 495-1992 (Rif. Art. 208 DLT 285-1992 - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine)
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
* vai all'articolo precedente: Art. 392 DPR 495-1992 (Rif. Art. 208 DLT 285-1992 - Versamenti all'Ufficio del registro)
* vai all'articolo successivo: Art. 394 DPR 495-1992 (Rif. Art. 213 DLT 285-1992 - Sequestro del veicolo)