Art. 391 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 391 DPR 495-1992 (Rif. Art. 207 DLT 285-1992 - Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente) approfondisci

1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'art. 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'art. 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'art. 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso art. 387.
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'art. 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'art. 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'art. 206 del codice e con i medesimi effetti.
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'art. 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

* vai all'articolo precedente: Art. 390 DPR 495-1992 (Rif. Art. 206 DLT 285-1992 - Erronea iscrizione a ruolo)
* vai all'articolo successivo: Art. 392 DPR 495-1992 (Rif. Art. 208 DLT 285-1992 - Versamenti all'Ufficio del registro)

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