Art. 38 DPR 380-2001
Art. 38 DPR 380-2001 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
* vai all'articolo precedente: Art. 37 DPR 380-2001 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità)
* vai all'articolo successivo: Art. 39 DPR 380-2001 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione)