Art. 38 DLT 58-1998
Art. 38 DLT 58-1998 (Banca depositaria)
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
* vai all'articolo precedente: Art. 37 DLT 58-1998 (Struttura dei fondi comuni di investimento)
* vai all'articolo successivo: Art. 39 DLT 58-1998 (Regolamento del fondo)