Art. 389 DPR 495-1992
Art. 389 DPR 495-1992 (Rif. Art. 206 DLT 285-1992 - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti)
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'art. 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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