Art. 388 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 388 c.c. (Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno)
dall'approvazione del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.