Art. 388-ter c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 388-ter c.p. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.