Art. 385 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 385 c.p.p. (Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze )
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.