Art. 380-ter c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 380-ter c.p.c. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)
Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. .
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.