Art. 37 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 37 c.c. (Fondo comune)
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.