Art. 37 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 37 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanziato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.