Art. 37 DPR 633-1972

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Art. 37 DPR 633-1972 (Presentazione delle dichiarazioni) approfondisci

[ Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
Le dichiarazioni sono presentate all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'Ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione
La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.
Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta . ]