Art. 377 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 377 c.c. (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti)
articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.