Art. 375 DPR 495-1992

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Art. 375 DPR 495-1992 (Rif. Artt. 178 e 179 DLT 285-1992 - Documenti di viaggio e cronotachigrafo) approfondisci

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.

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* vai all'articolo successivo: Art. 376 DPR 495-1992 (Rif. Art. 180 DLT 285-1992 - Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia)

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