Art. 373 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 373 c.p. (Falsa perizia o interpretazione) approfondisci

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.