Art. 368 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 368 DPR 495-1992 (Rif. Art. 168 DLT 285-1992 - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità) approfondisci

1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

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* vai all'articolo successivo: Art. 369 DPR 495-1992 (Rif. Art. 168 DLT 285-1992 - Controlli)

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