Art. 364 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 364 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino)
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.