Art. 364 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 364 c.c. (Contenuto dell'inventario)
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.