Art. 364 c.c.

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Art. 364 c.c. (Contenuto dell'inventario) approfondisci

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.