Art. 362 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 361 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 363 c.p.

Art. 362 c.p. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) approfondisci

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.