Art. 361 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 360 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 362 c.c.

Art. 361 c.c. (Provvedimenti urgenti) approfondisci

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.