Art. 35 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 35 c.p.p. (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio )
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.