Art. 35 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 35 c.p.p. (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio ) approfondisci

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.