Art. 35 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 35 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.