Art. 35 RD 1736-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 34 RD 1736-1933 vai all'articolo successivo: Art. 36 RD 1736-1933

Art. 35 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.