Art. 35 DPR 115-2002
Da Diritto Pratico.
Art. 35 DPR 115-2002 (Importo dell'indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,39 ;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,56 ;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,48 ;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,74.