Art. 35 DPR 115-2002

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 34 DPR 115-2002 vai all'articolo successivo: Art. 36 DPR 115-2002

Art. 35 DPR 115-2002 (Importo dell'indennità di trasferta) approfondisci

1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,39 ;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,56 ;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,48 ;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,74.