Art. 358 c.p.p.

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Art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero ) approfondisci

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.