Art. 355 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 355 c.p.c. (Provvedimenti sulla querela di falso)
Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.