Art. 355 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 355 DPR 495-1992 (Rif. Art. 159 DLT 285-1992 - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli) approfondisci

1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'art. 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'art. 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 398.
5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

* vai all'articolo precedente: Art. 354 DPR 495-1992 (Rif. Art. 159 DLT 285-1992 - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)
* vai all'articolo successivo: Art. 356 DPR 495-1992 (Rif. Art. 161 DLT 285-1992 - Ingombro della carreggiata)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.