Art. 353 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 352 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 354 c.p.c.

Art. 353 c.p.c. () approfondisci

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.