Art. 350 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 350 DPR 495-1992 (Rif. Art. 155 DLT 285-1992 - Limiti sonori massimi) approfondisci

1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'art. 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 L/Aeq dB misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art. 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

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* vai all'articolo successivo: Art. 351 DPR 495-1992 (Rif. Art. 157 DLT 285-1992 - Arresti e soste dei veicoli in generale)

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