Art. 350-bis c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 350 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 351 c.p.c.

Art. 350-bis c.p.c. (Decisione a seguito di discussione orale) approfondisci

Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.