Art. 34 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 34 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore, o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.