Art. 34 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 34 Codice Deontologico Forense (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)
1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.