Art. 34 Codice Deontologico Forense

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Art. 34 Codice Deontologico Forense (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso) approfondisci

1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.