Art. 348 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 348 DPR 495-1992 (Rif. Art. 149 DLT 285-1992 - Distanza di sicurezza tra i veicoli) approfondisci

1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente.
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

* vai all'articolo precedente: Art. 347 DPR 495-1992 (Rif. Art. 148 DLT 285-1992 - Sorpasso)
* vai all'articolo successivo: Art. 349 DPR 495-1992 (Rif. Art. 154 DLT 285-1992 - Inversione)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.