Art. 345 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 345 c.p. (Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni)
Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.