Art. 340 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit)
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.