Art. 33 DLT 82-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 33 DLT 82-2005 (Uso di pseudonimi)
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.