Art. 33 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 32-bis DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 34 DLT 196-2003

Art. 33 DLT 196-2003 (Misure minime) approfondisci

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.