Art. 339 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 339 c.p.c. (Appellabilità delle sentenze)
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.